IL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
                nella riunione del 28 settembre 2022 
 
  Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 ed in particolare
l'art. 24, comma 2; 
  Visto  il  decreto  legislativo  7  aprile  2003,  n.  85,  recante
«Attuazione della  direttiva  2001/55/CE  relativa  alla  concessione
della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati
ed alla cooperazione in ambito comunitario»; 
  Vista la  decisione  di  esecuzione  (UE)  2022/382  del  Consiglio
dell'Unione europea del 4 marzo 2022 che accerta  l'esistenza  di  un
afflusso massiccio di sfollati  dall'Ucraina  ai  sensi  dell'art.  5
della direttiva 2001/55/CE e che ha come  effetto  l'introduzione  di
una protezione temporanea; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  28
marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del  15  aprile
2022, adottato ai sensi degli articoli  3  e  4  del  citato  decreto
legislativo n. 85/2003; 
  Visto il decreto-legge 25 febbraio 2022,  n.  14,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  5   aprile   2022,   n.   28,   recante
«Disposizioni urgenti sulla  crisi  in  Ucraina»,  e  in  particolare
l'art. 5-quater inserito in sede di conversione, con cui  sono  state
integrate nel testo del provvedimento le disposizioni precedentemente
previste dall'art. 3 del decreto-legge 28 febbraio 2022, n.  16,  ora
abrogato; 
  Visto il decreto-legge  21  marzo  2022,  n.  21,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022,  n.  51  recante:  «Misure
urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi
ucraina»; 
  Visto il decreto-legge 17  maggio  2022,  n.  50,  convertito,  con
modificazioni dalla legge 15 luglio  2022,  n.  91,  recante  «Misure
urgenti in materia di politiche energetiche nazionali,  produttivita'
delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia  di
politiche  sociali  e  di  crisi  ucraina»,  ed  integrato  ai  sensi
dell'art. 26, del decreto-legge 9 agosto 2022,  n.  115,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 142 del 21 settembre 2022; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 28  febbraio  2022
con cui e' stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2022,  lo  stato  di
emergenza  in  relazione  all'esigenza  di  assicurare   soccorso   e
assistenza alla  popolazione  ucraina  sul  territorio  nazionale  in
conseguenza della grave crisi internazionale in atto e con  la  quale
sono stati stanziati euro 10.000.000,00 a valere  sul  Fondo  per  le
emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del suddetto decreto
legislativo n. 1 del 2018; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 17 marzo 2022  con
la quale sono  state  integrate  di  euro  30.000.000,00  le  risorse
stanziate con la citata delibera del Consiglio dei  ministri  del  28
febbraio 2022 per gli interventi di cui alla lettera a) del  comma  2
dell'art. 25 del citato decreto legislativo n. 1 del 2018; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 872 del 4 marzo 2022, recante «Disposizioni urgenti di  protezione
civile per assicurare, sul territorio  nazionale,  l'accoglienza,  il
soccorso  e  l'assistenza  alla  popolazione  in  conseguenza   degli
accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina»; 
  Viste le ordinanze  del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile n. 873 del 6 marzo 2022, n. 876 del 13 marzo 2022, n. 881  del
29 marzo 2022, n. 882 del 30 marzo 2022, n. 883 del 31 marzo 2022, n.
895 del 24 maggio 2022, n. 898 del 23 giugno 2022, n. 902  e  n.  903
del 13 luglio 2022, n. 921 del 15 settembre 2022  e  n.  926  del  22
settembre 2022 recanti: «Ulteriori disposizioni urgenti di protezione
civile per assicurare, sul territorio  nazionale,  l'accoglienza,  il
soccorso  e  l'assistenza  alla  popolazione  in  conseguenza   degli
accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina»; 
  Visto l'art. 24, comma 2, del citato decreto legislativo n.  1  del
2018 dove e' previsto, tra l'altro, che a seguito  della  valutazione
dell'effettivo impatto dell'evento  calamitoso,  sulla  base  di  una
relazione del Capo  del  Dipartimento  della  protezione  civile,  il
Consiglio dei ministri individua, con una o  piu'  deliberazioni,  le
ulteriori risorse finanziarie necessarie per il  completamento  delle
attivita' di cui all'art. 25, comma 2, lettere a), b)  e  c),  e  per
l'avvio degli interventi piu' urgenti di  cui  alla  lettera  d)  del
medesimo comma 2, autorizzando la spesa nell'ambito del Fondo per  le
emergenze nazionali; 
  Considerato che il perdurare della crisi internazionale in atto  in
Ucraina ha determinato un costante afflusso di persone  in  fuga  dal
territorio  ucraino  e  richiedenti  il  permesso  di  soggiorno  per
protezione temporanea, con correlato incremento delle esigenze  volte
ad  assicurare  il  soccorso,  l'accoglienza  e   l'assistenza   alla
popolazione che, a seguito  del  citato  contesto  emergenziale,  sta
accedendo al territorio nazionale; 
  Ravvisata,  quindi,  la  necessita'  di  assicurare  il  necessario
coordinamento del concorso delle componenti e strutture operative del
Servizio nazionale della protezione civile nell'adozione di tutte  le
iniziative di soccorso ed assistenza alla popolazione proveniente dal
teatro degli accadimenti in corso anche attraverso  la  realizzazione
di interventi di carattere straordinario ed urgente, ove  necessario,
in   deroga   all'ordinamento   giuridico   vigente,    assicurandone
l'opportuna  integrazione  con  le  diverse  misure  in  materia   di
accoglienza poste in essere; 
  Considerato, altresi', che il Fondo per le emergenze  nazionali  di
cui all'art. 44, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 1 del
2018, iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza  del  Consiglio
dei ministri, presenta le necessarie disponibilita'; 
  Vista la nota del  Dipartimento  della  protezione  civile  del  26
settembre 2022, contenente la relazione di cui al richiamato art. 24,
comma 2 del decreto legislativo n. 1 del 2018; 
  Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie,  i  presupposti
previsti dal citato art. 24, comma 2, del decreto  legislativo  n.  1
del 2018, per la delibera di integrazione delle risorse; 
  Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri; 
 
                              Delibera: 
 
                               Art. 1 
 
  1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e  per
gli effetti dell'art. 24, comma 2, del decreto legislativo 2  gennaio
2018, n. 1, lo stanziamento di risorse di cui all'art.  1,  comma  3,
della delibera del Consiglio dei ministri del 28  febbraio  2022,  e'
integrato di euro 35.000.000,00 a valere sul Fondo per  le  emergenze
nazionali di  cui  all'art.  44,  comma  1,  del  richiamato  decreto
legislativo n. 1 del 2018, per gli interventi di cui alla lettera  a)
del comma 2 dell'art. 25 del medesimo decreto legislativo. 
  La presente delibera  sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
 
                                                 Il Presidente        
                                           del Consiglio dei ministri 
                                                     Draghi